La progettazione termica
e di condizionamento
La finalità principale degli impianti relativi al comfort ambientale di una casa è quella di regolare e mantenere costanti i valori indispensabili al benessere fisiologico delle persone, (temperatura e umidità dell’aria degli ambienti).
A impianti con queste funzioni possono essere ricondotte tutte le installazioni necessarie a
- riscaldamento invernale;
- climatizzazione invernale/estiva;
- climatizzazione solo estiva.
Gli impianti installati per il solo uso estivo (raffrescamento e deumidificazione dell’aria), sono denominati anche impianti di condizionamento.
Cosa si intende per impianto termico
La più recente definizioni di impianto termico, introdotta dalla Legge 90/2013, in ambito di prestazione energetica nell’edilizia, descrive così l’impianto:
“Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Classificazione
Gli impianti termici di riscaldamento si distinguono in due tipologie:
- impianti autonomi: al servizio di singole utenze;
- impianti centralizzati: al servizio di condomini.
I sistemi e i componenti che costituiscono l’impianto termico sono di differenti tipologie.
Per la produzione di calore si hanno generatori così suddivisi:
- caldaie a camera stagna o a condensazione;
- collettori solari termici;
- generatori a biomasse;
- pompe di calore.
Per la distribuzione del calore veicolato attraverso un vettore nei vari ambienti si possono avere:
- radiatori;
- impianti radianti a pavimento (o a parete o a soffitto);
- termoconvettori.
Dalla definizioni normativa, infine, si evince che quegli altri apparecchi ad energia radiante fissi, la cui potenza al focolare e al servizio di una singola unità immobiliare superi i 5 kW (stufe, caminetti e similari) possano essere assimilati agli impianti termici ed essere quindi sottoposti ai relativi obblighi normativi.
Anche gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria centralizzati per più utenze e tutti gli impianti destinati a servire singole unità immobiliari che non siano destinate ad usi non residenziali o assimilati (tipo palestre), rientrano nella definizione di impianto termico.
Obblighi legislativi di un impianto termico
L’obbligo di copertura dei fabbisogni energetici tramite il ricorso alle rinnovabili previsto dal Decreto Legislativo 28/2011 sottolinea che sia gli edifici nuovi, sia gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti debbano essere dotati di impianti termici energeticamente efficienti con il ricorso alle fonti energetici rinnovabili.
A partire dal 1° gennaio 2018 la quota d’obbligo è pari al 50% dei consumi per l’acqua calda sanitaria e il 50% della somma dei consumi per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento.
Sistema di evacuazione dei prodotti
da combustione dell’impianto termico
Per gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013, è previsto che debbano essere ‘collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente’ (cfr. art. 5, comma 9 del Decreto Legislativo 412/1993 e ss.mm.ii). Nel Decreto Legislativo sono inoltre elencate alcune deroghe a queste condizioni.
Obbligo di contabilizzazione e di termoregolazione del calore per impianti centralizzati. Dal 30 giugno 2017 è obbligatorio per i condomini e gli edifici polifunzionali che siano installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Il libretto di impianto
Con il Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 sono stati introdotti nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di controllo di efficienza energetica.
Per ogni impianto termico è necessario compilare un libretto di impianto.
Il libretto di impianto deve essere conservato dal responsabile dell’impianto e, dove è stato previsto dalla norma regionale, trasmesso per via telematica al catasto regionale degli impianti termici.
Il controllo e la manutenzione
Il Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 prevede che gli impianti termici siano sottoposti a controlli periodici, per assicurare il mantenimento di elevati livelli di sicurezza e delle prestazioni dell’impianto, ed effettuare eventuali interventi di manutenzione.
Gli interventi di controllo e manutenzione, essere eseguiti a regola d’arte da operatori abilitati secondo il Decreto Ministeriale 37/2008 e da quanto altro previsto dalla normativa vigente.
I controlli di efficienza energetica
L’operatore, al termine dell’intervento, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, ad esclusione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili.
La dichiarazione di conformità
L’installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti negli edifici (termici ed elettrici) deve essere eseguita da personale abilitato secondo il Decreto Ministeriale 37/2008 (ex Legge 46/1990). Al termine dell’installazione, l’impresa deve rilasciare la dichiarazione di conformità alla regola dell’arte.

