Gli impianti elettrici
Per impianto elettrico si intende l’insieme di apparecchiature elettriche, meccaniche e fisiche atte alla trasmissione e all’utilizzo di energia elettrica. Esistono due grandi categorie di impianti elettrici: impianti civili e impianti industriali. I primi si utilizzano nelle abitazioni private e nei luoghi di pubblico accesso come scuole e ospedali; i secondi si utilizzano nei luoghi di lavoro e di produzione e sono spesso utilizzati per movimentare e automatizzare le “macchine” nelle industrie.
Impianto elettrico per civile abitazione
Un impianto elettrico per civile abitazione è l’insieme di tutti i componenti preposti a generare, distribuire e utilizzare la corrente elettrica.
L’impianto elettrico, così come è definito dall’articolo 21 della norma CEI 64-8, è costituito da:
- circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori
- circuiti di alimentazione delle prese a spina
- apparecchiature di protezione.
Per soddisfare i requisiti prestazionali di un impianto elettrico si valutano due fondamentali criteri progettuali:
- la flessibilità nel tempo: la facilità d’adeguamento dell’installazione alle mutevoli esigenze abitative ed organizzative
la sicurezza ambientale: intesa come protezione di persone e cose che in qualche modo interagiscono con l’ambiente in piena coerenza con la norma CEI 64-8.
Tutti i materiali e gli apparecchi utilizzati devono rispondere alle norme CEI e alle tabelle di unificazione CEI-UNEL e devono essere contrassegnati dal marchio IMQ quando è previsto.
Devono essere adatti all’ambiente in cui si installano e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive e termiche a cui sono sottoposti.
Un adeguato numero di circuiti ed un corretto dimensionamento delle linee e delle protezioni sono caratteristiche essenziali per un impianto elettrico efficiente e sicuro. Una progettazione errata può essere causa di danni gravi o gravissimi a cose e/o persone.
L’impianto elettrico deve essere progettato considerando i seguenti aspetti:
- superficie calpestabile dell’abitazione
- carichi elettrici impiegati
- esigenze della committenza
- accordi fra committente e progettista.
In base a tali valutazioni si definirà la potenza impegnata.
La CEI 64-8 prevede che il valore minimo della potenza di impiego sia pari a:
- 3 kW per superfici fino a 75 m²
- 6 kW oltre i 75 m² anche se il contratto di fornitura può essere stipulato per una potenza inferiore.
Gli accordi fra committenza e progettista sono estremamente importanti. La diffusione di tecnologie come il piano cottura ad induzione, per esempio, può richiedere l’aumento della potenza contrattuale a 4,5 kW.
Livelli prestazionali secondo la CEI 64-8
La norma CEI 64-8 stabilisce una classificazione degli impianti elettrici residenziali, prevedendo tre livelli riferiti alle prestazioni impiantistiche del sistema.
Livello 1 – livello base. Prevede:
- un numero minimo di punti prese e punti luce distribuiti in modo uniforme in base alla metratura o alla tipologia di vano
- un numero minimo di circuiti
- almeno due interruttori differenziali.
Livello 2 – livello standard. Prevede:
- un numero maggiore di componenti rispetto al livello precedente
- l’installazione di un sistema di controllo dei carichi.
Livello 3 – livello domotico:
- l’impianto deve gestire funzioni più complesse (ad esempio controllo delle temperature, rivelazione incendi, controllo remoto, ecc).
Progettazione elettrica
Il Decreto Ministeriale 37/2008 prevede la redazione del progetto elettrico per impianti di:
- produzione
- trasformazione
- trasporto
- distribuzione
- utilizzazione dell’energia elettrica
- di protezione contro le scariche atmosferiche
- di automazione di porte, cancelli e barriere
Lo stesso decreto ha reso sempre obbligatorio il progetto degli impianti elettrici (in alcuni casi lo può firmare il responsabile tecnico di impresa installatrice), ma non è sempre stato così.
La Legge 46/90 introduce progetto e dichiarazione di conformità, il DM 37/08, pubblicato in Gazzetta Ufficiale circa 18 anni dopo abroga la Legge 46/90, introduce la dichiarazione di rispondenza e rende il progetto sempre obbligatorio.
Sulla base della normativa, si riscontrano tre casi:
- impianti realizzati prima della Legge 46/90,
- impianti realizzati dopo la 46/90 ma prima del 37/08
- impianti realizzati dopo il 37/08.
Impianti realizzati prima della 46/90
Prima del 1990 non esisteva obbligo di progetto, la legge stabiliva il requisito cui rispondere era questo: “gli impianti devono essere realizzati “a regola d’arte”. In questo caso, gli impianti realizzati secondo le Norme CEI si intendono automaticamente realizzati “a regola d’arte”.
Per questi impianti nulla è obbligatorio. La Guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici” (quella che, per intenderci, descrive come deve essere fatto un progetto esecutivo, un progetto definitivo ecc.) sarà pubblicata solo nel 1995. Anche se nessuno potrà pretendere una dichiarazione di conformità per impianti pre 46/90, sarebbe opportuno poter disporre comunque di schemi e planimetrie aggiornate, soprattutto per impianti complessi, soprattutto in caso di interventi di manutenzione.
Impianti realizzati dopo la 46/90 ma prima del DM 37/08
La Legge 46/90 introduce l’obbligo di progetto (solo per alcune tipologie di impianti) e l’obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità è sempre obbligatoria per impianti nel campo di applicazione della Legge 46/90. Sono soggetti all’applicazione della 46/90 i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche. Si applica la 46/90 anche agli impianti in immobili adibiti ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
Per quanto riguarda il progetto redatto da professionista iscritto negli albi professionali, l’obbligatorietà è per i seguenti impianti:
- utenze condominiali con potenza maggiore di 6 kW;
- unità immobiliari residenziali con superficie maggiore di 400 mq;
- immobili ad uso produttivo o terziario con superficie maggiore di 200 mq;
- impianti alimentati a tensione superiore a 1.000 V;
- impianti soggetti a normativa specifica;
- impianti di protezione scariche atmosferiche.
Per tutti questi impianti, nei casi in cui la dichiarazione di conformità fosse stata smarrita, o non sia stata rilasciata, il Decreto 37/08 ha previsto l’opportunità di redigere una dichiarazione di rispondenza. Con tale documento il professionista che firma ricostruisce la documentazione mancante e si assume la responsabilità della progettazione e/o realizzazione dell’impianto. La dichiarazione di rispondenza, come più volte chiarito dalle Camere di Commercio, può essere rilasciata da responsabile tecnico di impresa installatrice (con 5 anni di esperienza) sotto i limiti dimensionali previsti. Sopra tali limiti va incaricato un professionista iscritto negli albi professionali.
Impianti realizzati dopo il 37/08
Con l’introduzione del 37/08 progetto e dichiarazione di conformità sono sempre obbligatori. La dichiarazione di conformità deve essere sempre rilasciata dall’impresa installatrice negli ambiti di applicazione del 37/08 (si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze).
Il progetto è sempre obbligatorio, ma la differenza è che per alcuni casi può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad albo professionale nei seguenti casi:
Edifici ad uso civile: per tutte le utenze condominiali che abbiano Potenza impegnata superiore a 6 kW e per unità abitative aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: superficie maggiore di 400 m2; potenza impegnata superiore a 6 kW.
Edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi: quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V (in questo caso devono essere progettate anche le parti in bassa tensione), quando la superficie è maggiore di 200 mq o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW.
Unità immobiliari generiche: quando l’unità immobiliare è provvista, anche parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica, ovvero locali ad uso medico, luoghi con pericolo d’esplosione, ambienti a maggior rischio in caso d’incendio.
Immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed a altri usi se superano i 200 mq o i 6 kW di potenza impegnata.
Testo tratto da: http://www.nt24.it/portal/2014/03/obbligo-di-progetto-e-dichiarazione-di-conformita/(rielaborato)
